Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587  -  n.  fax  0696514000  ed  indirizzo  P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)  e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla  Via  dei  Portoghesi  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  22
settembre 2011, ricorrente; 
    Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica, con sede in Perugia al Corso  Vannucci,  n.  96,
intimata; 
    Per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 6, comma 2 della  legge  della  Regione  Umbria  n.  7,
pubblicata nel BUR n. 32 del 27 luglio 2011, recante «Disposizioni in
materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
    Per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) Cost. 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge n. 7/2011 la Regione Umbria ha dettato  disposizioni
in materia di espropriazione per  pubblica  utilita'.  L'articolo  6,
comma 2,  di  tale  legge  ha  previsto  che  i  vincoli  preordinati
all'esproprio abbiano durata di cinque anni. Tale norma si  espone  a
vizi di incostituzionalita' per il seguente motivo di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l)  Cost.,  in
relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del d.lgs. 12  aprile  2006,
n. 163, aggiunto dall'articolo 4,  comma  2,  lettera  r),  n.4,  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 176. 
    La disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2,  della  legge
regionale impugnata si pone in contrasto con l'art. 165, comma 7-bis,
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (aggiunto dall'articolo 4, comma 2,
d.l. n. 70/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del
2011), in quanto stabilisce in  cinque  anni,  incondizionatamente  e
senza  eccezione  alcuna,   la   durata   del   vincolo   preordinato
all'esproprio. 
    La norma statale di riferimento - non  derogabile  da  parte  del
legislatore    regionale    perche'    ricompresa    nella    materia
dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, comma 2, Cost. - ha infatti stabilito in sette anni la
durata  di  tale  vincolo  preordinato  all'esproprio,  nel  caso  di
infrastrutture strategiche. 
    Con  tale  disposizione  il  legislatore  regionale  ha,  dunque,
ecceduto dall'ambito delle sue competenze perche', in conformita' con
la normativa statale, avrebbe  dovuto  prevedere  una  deroga  per  i
vincoli finalizzati all'espropriazione per la realizzazione di  opere
strategiche, per le quali avrebbe  dovuto  prevedere  una  durata  di
sette anni.  Un  differente  termine  per  il  vincolo  espropriativo
comporta un serio problema applicativo della disciplina in materia di
infrastrutture   strategiche,   originando   un   differente   regime
concernente la durata del vincolo  espropriativo  rispetto  ad  opere
infrastrutturali localizzate in altre regioni. 
    La norma, quindi, viola l'articolo 117, comma 2, lettera l) della
Costituzione, in tema di ordinamento civile,  materia  di  competenza
esclusiva statale.